Pensione integrativa: tutto quello che devi sapere sulla deducibilità dei contributi
La previdenza complementare permette ai sottoscrittori di aderire a una forma di pensione integrativa che va ad aggiungersi alla rendita pensionistica pubblica. Una formula talvolta necessaria a causa del passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo, il quale non permette di ricevere un trattamento pensionistico tale da garantire un tenore di vita simile a quello assicurato dallo stipendio.
Di conseguenza, nasce l’esigenza di affidarsi a una forma di previdenza complementare in modo da intervenire preventivamente, prima di andare in pensione. Inoltre, ad agevolare l’adesione alla pensione integrativa, è la possibilità di ottenere un vantaggio futuro ma tangibile anche nell’immediato, in questo caso grazie al risparmio garantito dalla deducibilità fiscale dei versamenti.
Più nel dettaglio, la legge garantisce ai sottoscrittori di una pensione integrativa la deducibilità ai fini fiscali di quanto versato. Grazie a questa possibilità, la somma che viene corrisposta annualmente per questa forma di previdenza può essere dedotta dal reddito lordo dichiarato nell’anno di riferimento e fino a un tetto massimo stabilito, così da ridurre l’imponibile e avere accesso a un’aliquota più vantaggiosa.
Il calcolo della base imponibile viene dato dalla differenza fra il reddito lordo, ricavato dall’ammontare dei vari redditi lordi, e tutti gli oneri deducibili nell’anno di riferimento. Il totale determina il valore dell’aliquota per calcolare l’imposta applicata.
Il calcolo dell’imponibile e l’aliquota IRPEF
L’imposta è calcolata in base all’appartenenza ad uno scaglione di reddito: di conseguenza, maggiori saranno le deduzioni, minore sarà l’imponibile e l’aliquota di riferimento per l’imposta.
Si parte da un’aliquota minima del 23% per una base imponibile fino a 15.000 euro e si arriva a una percentuale del 43% per cifre al di sopra dei 75.000 euro.
Si procede poi a dividere il reddito in base ai diversi scaglioni, sui quali vengono calcolate le diverse aliquote di riferimento. Il loro valore, una volta sommato, restituisce il totale delle imposte IRPEF.
A questo proposito, è bene ricordare che per una pensione integrativa il limite di deducibilità massimo non può superare i 5.164,57 euro annui (comprensivi dei contributi versati dal datore di lavoro in caso di lavoratori dipendenti).
Al fine di ottenere un vantaggio fiscale, è importante sottoscrivere una pensione integrativa entro il 31 dicembre dell’anno in corso, in modo che il massimo deducibile venga scalato dal reddito lordo nella dichiarazione dei redditi che viene effettuata nell’anno successivo.
Naturalmente, per il contribuente, una pensione integrativa rappresenta un chiaro risparmio di carattere fiscale, che va a unirsi al vantaggio di poter usufruire, negli anni a venire, di una quota che andrà ad accrescere quella della pensione.
Come dedurre i contributi della pensione integrativa
Per usufruire dei vantaggi fiscali di un fondo pensione, in fase di compilazione del modello 730 bisogna inserire nella sezione apposita l’importo corrisposto nell’anno in oggetto.
La somma, naturalmente, non deve eccedere il tetto massimo stabilito e la deduzione spetta anche se l’onere è riferito a un familiare a carico, in possesso di una forma previdenziale complementare.
La quota versata per il fiscalmente a carico è deducibile dal reddito IRPEF al 100% tuttavia in fase di dichiarazione va cumulata a quanto versato per il proprio fondo in quanto il limite di deducibilità totale di 5.164,57€ è a persona che deduce.
Come è facile intuire, con il limite massimo di quota deducibile, è possibile che ogni anno ci sia una quantità di versamenti non dedotti poiché in eccedenza. In questo caso specifico, la procedura prevede che la somma sia notificata all’ente presso cui è stata sottoscritta la pensione integrativa mendiate la comunicazione dei contributi non dedotti. Questo passaggio fa sì che, al momento dell’erogazione della pensione integrativa, la prestazione non venga tassata nuovamente.
In ogni caso, qualora il soggetto sottoscrittore sia esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e non usufruisca quindi della deduzione delle somme, è previsto che quanto corrisposto e non dedotto non venga tassato al momento dell’erogazione.