Lettere di messa in mora: a cosa fanno riferimento? Quando si ricevono?
La lettera di messa in mora è lo strumento tramite il quale un debitore viene informato della sua messa in mora. Si tratta di un istituto disciplinato dal Codice Civile (articolo 1219 e seguenti) e che può essere definito come un’intimazione formale che innesca una serie di conseguenze giuridiche. Vediamo in quali occasioni di possono ricevere le lettere di messa in mora e quali sono le conseguenze.
Quando si ricevono le lettere di messe in mora?
Un soggetto può fare ricorso alla costituzione in mora di una controparte quando ritiene di aver subito un pregiudizio legato al mancato adempimento. Proviamo a fare qualche esempio: si può ricevere una lettera di messa in mora perché
- non sono state pagate delle mensilità arretrate al padrone di casa;
- non è stato pagato l’importo pattuito per il servizio ottenuto o il prodotto acquistato;
- non sono stati pagati gli stipendi ai propri dipendenti;
- non sono state versate le quote associative;
- non vengono pagate le spese condominiali di propria competenza;
- non viene versato l’assegno di mantenimento all’ex coniuge;
- non viene corrisposto il TFR all’ex lavoratore con cui si è interrotto il rapporto di lavoro.
Ovviamente questi sono solo alcuni esempi: per poter ricorrere alla costituzione in mora è necessario che il mancato o ritardato adempimento sia imputabile al debitore e che il credito sia esigibile.
Contenuto della lettera e conseguenze della costituzione in mora
Le lettere di messa in mora devono essere inviate al debitore tramite posta elettronica certificata oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. All’interno della comunicazione non può mancare l’indicazione del titolo che ha dato origine all’adempimento (di cui bisogna dare una descrizione puntuale), l’intimazione a rispettare l’adempimento (il creditore deve specificare quali sono le sue richieste, facendo i dovuti riferimenti normativi agli articoli del Codice Civile che parlano della messa in mora) e un termine entro il quale il debitore dovrà adempiere alla richiesta.
Come detto, la costituzione in mora di un soggetto comporta delle conseguenze. Dal momento in cui viene inviata la lettera iniziano a decorrere gli interessi moratori, per i quali si applica il tasso di interesse legale (a meno che non sia stata pattuita un’aliquota diversa), il debitore deve risarcire l’eventuale danno (mancato guadagno o perdita subita) causato al creditore con il ritardo dell’adempimento e si interrompe il termine di prescrizione. Bisogna poi aggiungere che il debitore non si può ritenere liberato neanche se l’adempimento non può essere rispettato per cause che non sono a lui imputabili.