Inabilità temporanea al lavoro: che cosa comporta? Che cosa richiedere all’INPS?
Purtroppo quando si viene colpiti da un evento morboso non sempre si riesce ad eseguire in modo normale le attività quotidiane. Per questo motivo l’INPS riconosce ai lavoratori un’indennità nel caso in cui una malattia gli impedisca di svolgere la loro mansione. Si parla in questi casi di inabilità temporanea al lavoro: vediamo chi ne ha diritto, a quanto ammonta e cosa bisogna fare per richiederla all’istituto previdenziale.
Chi ha diritto all’indennità per inabilità temporanea al lavoro da malattia
Non tutti i lavoratori hanno diritto all’indennità riconosciuta dall’INPS nel caso in cui una malattia ne determini una temporanea incapacità lavorativa. L’agevolazione spetta esclusivamente alle seguenti categorie: operai del settore industriale, operai ed impiegati del settore terziario e dei servizi, lavoratori dell’agricoltura, disoccupati, apprendisti, lavoratori dello spettacolo, lavoratori marittimi e lavoratori sospesi da lavoro. Sono quindi escluse tante figure lavorative, dai collaboratori familiari ai dirigenti, passando per gli impiegati dell’industria e per i lavoratori autonomi.
Durata ed importo dell’indennità
Per gli operati dell’industria e gli operai e gli impiegati del settore terziario assunti a tempo indeterminato l’indennità per inabilità temporanea da lavoro per malattia è riconosciuta per tutti i giorni che sono coperti da un’adeguata certificazione, fino ad un massimo di 180 giorni nell’arco dell’anno. Gli stessi lavoratori, se assunti a tempo determinato, hanno diritto all’indennità per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi che precedono l’evento morboso, sempre fino ad un massimo di 180.
Per i lavoratori dell’agricoltura assunti a tempo indeterminato vale lo stesso discorso visto in precedenza (massimo 180 giorni in un anno), mentre quelli a tempo determinato hanno diritto all’indennità solo se hanno lavorato almeno 51 giorni nell’anno precedente (il numero massimo di giorni rimane sempre 180). Per gli apprendisti l’indennità spetta per tutti i giorni che sono coperti da certificazione, fino ad un massimo di 180 giorni nell’arco dell’anno solare. Lo stesso vale anche per i disoccupati ed i sospesi, a patto che la malattia sia iniziato non più tardi di 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o della sospensione.
L’importo dell’indennità viene stabilito in base alla categoria di appartenenza del lavoratore:
- i lavoratori dipendenti hanno diritto al 50% della retribuzione giornaliera fino al 20° giorno ed al 66,66% della retribuzione giornaliera dal 21° al 180° giorno;
- i dipendenti di pubblici esercizi e dei laboratori di pasticceria hanno diritto all’80% della retribuzione giornaliera per tutta la durata della malattia;
- i disoccupati ed i sospesi dal lavoro hanno diritto ad un’indennità pari ai 2/3 della percentuale prevista per la categoria di appartenenza;
- i lavoratori ricoverati senza familiari a carico percepiscono un’indennità ridotta ai 2/5 per l’intero periodo di degenza presso una struttura ospedaliera.
Cosa trasmettere all’INPS
Per ottenere l’indennità di inabilità temporanea il lavoratore deve ottenere il certificato di malattia dal suo medico curante, che si occuperà di trasmetterlo all’INPS per via telematica: il lavoratore non deve inviare nulla al suo datore di lavoro, che può visualizzare i certificati tramite i servizi online dell’istituto previdenziale. Sono considerati certificativi solo i documenti che riportano i dati del lavoratore, la data di rilascio, l firma del medico e l’indicazione della diagnosi che causa l’inabilità temporanea al lavoro. Il diritto all’indennità scatta a partire dal quarto giorno e finisce con la scadenza della prognosi. Ovviamente il lavoratore ha l’obbligo di restare nel proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per essere sottoposto agli eventuali controlli.