Legge 300/70: che cosa dice? Che percorso ha seguito?
Il 20 maggio del 1970 è stata emanata una legge molto importante: introduceva infatti delle grandi novità in merito alle condizioni di lavoro, al rapporto tra il lavoratore ed il datore di lavoro ed alle rappresentanze sindacali. La legge 300/70 è conosciuta come statuto dei lavoratori e ancora oggi, nonostante le numerose modifiche ed integrazioni applicate nel corso degli anni, rappresenta il punto di riferimento per tutto quello che riguarda il diritto del lavoro in Italia. Scopriamo cosa dice e qual è stato il suo percorso.
Il percorso che ha portato alla nascita dello Statuto dei lavoratori
Le prime richieste di una legge che coordinasse la materia lavoro sono arrivate nel 1952: a formularle era stato Giuseppe Di Vittorio, storico leader della CGIL. Durante gli anni ’60 vennero introdotti alcuni provvedimenti importanti come quelli relativi alla tutela delle donne lavoratrici e quelli sugli infortuni e le malattie professionali, oltre alle novità in merito alla previdenza sociale. Nello stesso periodo diventava sempre più duro il contrasto tra le rappresentanze dei lavoratori e le aziende. Verso la fine del decennio, sulla spinta dell’allora ministro de lavoro Giacomo Brodolini, venne istituita una commissione nazionale per la redazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, presieduta da Gino Giugni. Il testo venne approvato nel maggio del 1970, diventando la Legge 300/70, nota a tutti come lo Statuto dei lavoratori.
Il contenuto della legge 300/70
La legge è suddivisa in sei titoli, a loro volta suddivisi in vari articoli:
- Titolo I: della libertà e dignità del lavoratore (libertà di opinione, guardie giurate, personale di vigilanza, impianti audiovisivi, accertamenti sanitari, visite personali di controllo, sanzioni disciplinari, divieto di indagini sulle opinioni,, tutela della salute e dell’integrità fisica, lavoratori studenti, attività culturali, ricreative ed assistenziali e controlli sul servizio di mensa, istituti di patronato);
- Titolo II: della libertà sindacale (diritto di associazione e di attività sindacale, atti discriminatori, trattamenti economici collettivi discriminatori, sindacati di comodo, reintegrazione nel posto di lavoro);
- Titolo III: dell’attività sindacale (costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, assemblea, referendum, trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, permessi retribuiti, permessi non retribuiti, diritto di affissione, contributi sindacali, locali delle rappresentanze sindacali aziendali);
- Titolo IV: disposizioni varie e generali (repressione della condotta antisindacale, fusione delle rappresentanze sindacali aziendali, permessi per i dirigenti provinciali e nazionali, aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettivi o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive);
- Titolo V: norme sul collocamento (collocamento, richieste nominative di manodopera);
- Titolo VI: disposizioni finali e penali (campo di applicazione, obblighi dei titolari di benefici accordati dallo stato e dagli appaltatori di opere pubbliche, applicazione ai dipendenti da enti pubblici, disposizioni penali, versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni, abrogazione delle disposizioni contrastanti, esenzioni fiscali).
Aggiornamenti, modifiche e referendum
Nel coso degli anni la legge 300/70 ha subito numerosi aggiornamenti ed i suoi articoli sono stati più volte oggetto di referendum abrogativi. Nel 1995 il referendum riguardava l’articolo 19 sulle rappresentanze sindacali e l’articolo 26 per quanto riguardava il prelievo dei contributi a favore dei sindacati direttamente dalla busta paga dei lavoratori. Il referendum del 2000 mirava all’abrogazione dell’articolo 18 ed in particolare delle garanzie a favore dei lavoratori delle aziende con un numero di dipendenti superiori alle 15 unità; non è stato raggiunto il quorum. Nel 2003 altro referendum relativo all’articolo 18: l’obiettivo era quello di estendere anche ai lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti le tutele previste dall’articolo; neanche in questo caso è stato raggiunto il quorum. Le modifiche più numerose ed importanti sullo Statuto dei lavoratori sono state introdotte con il decreto legislativo 23/2015, il cosiddetto Jobs Act, che ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.