Varianti in corso d’opera: che costo hanno? Quando si verificano?
Può capitare che un contratto pubblico debba essere modificato anche quando è in corso di validità. Ovviamente queste modifiche si possono apportare solo quando c’è una reale necessità dettata da circostanze impreviste ed imprevedibili. Il Codice dei Contratti Pubblici assegna una precisa denominazione a situazioni di questo tipo: si parla di varianti in corso d’opera. Scopriamo di cosa si tratta e quando si possono verificare.
Cosa sono le varianti in corso d’opera e quando si possono fare
Le varianti in corso d’opera servono per adattare il contenuto di un contratto di appalto a delle circostanze inattese che sono sopraggiunte durante l’esecuzione del contratto stesso. Sia nei settori ordinari che in quelli speciali è possibile apporre delle modifiche ai contratti di appalto solo in determinati casi:
- quando le modifiche erano già state previste in modo chiaro ed inequivocabile nelle clausole contenute nei documenti della gara d’appalto;
- quando le modifiche riguardano lavoro, forniture o servizi supplementari che non erano previste dal contratto originale, ma che sono diventate necessarie ed un eventuale cambiamento di contraente dovesse risultare troppo oneroso o difficilmente praticabile per la pubblica amministrazione;
- quando un nuovo contraente sostituisce quello originariamente indicato dalla stazione appaltante (cosa che può avvenire solo nelle condizioni previste dall’articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici).
Quando si possono fare varianti senza una nuova procedura di assegnazione
Nel caso in cui la variante non alteri la natura generale del contratto, ovvero quando non comporta grossi cambiamenti nei suoi elementi essenziali, la modifica può essere fatta senza passare attraverso una nuova procedura di affidamento. Ma bisogna fare ulteriori precisazioni. Nei settori ordinari la modifica senza nuova procedura è possibile solo se l’aumento di prezzo che ne deriva non supera il 50% del valore previsto inizialmente dal contratto. Inoltre, le varianti in corso d’opera devono essere necessariamente autorizzate dal RUP, ovvero dal responsabile unico del procedimento. Se invece l’aumento di prezzo supera il 50% (la percentuale scende al 20% per i contratti relativi al settore dei beni culturali) si dovrà ricorrere ad una nuova procedura di affidamento. Il Codice infatti prevede che in tali condizioni le stazioni appaltanti possano risolvere il contratto pubblico.
Comunicazioni e distinzione tra varianti e migliorie
Le varianti in corso d’opera devono essere obbligatoriamente comunicate anche all’ANAC (autorità nazionale anti corruzione) nel caso in cui il contratto in questione riguardi il settore delle infrastrutture strategiche e degli impianti produttivi e se le modifiche sono indotte da forza maggiore, eventi geologici imprevisti, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi. Infine, è opportuno ribadire la differenza tra varianti in corso d’opera e migliorie: le proposte migliorative sono delle soluzioni tecniche che non incidono sulla struttura e sulla funzione del progetto di base, ma riguardano singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici che, essendo aperti a più soluzioni, possono essere integrati o migliorati.