Abbandono tetto coniugale: quando si verifica? Come comportarsi?
Il matrimonio è un vero e proprio contratto: con il fatidico “sì” si sta assumendo anche una serie di obblighi reciproci, come quello dell’assistenza morale e materiale, quello della collaborazione per il benessere della famiglia, quello della fedeltà e quello della coabitazione. L’abbandono del tetto coniugale quindi rappresenta una violazione ad uno di questi obblighi. Ma è sempre così? Cerchiamo di capire quando si verifica questa situazione, che conseguenze può avere e come ci si deve comportare.
Quando si verifica l’abbandono del tetto coniugale e che conseguenze può avere
L’abbandono del tetto coniugale, se ingiustificato, comporta l’addebito della separazione: in altre parole, il giudice dichiara che il fallimento dell’unione è stato causato dalla condotta del coniuge che non ha rispettato gli obblighi nei confronti dell’altro. L’addebito ha delle pesanti conseguenze, perché impedisce di ottenere l’assegno di mantenimento e di vantare diritti sull’eredità dell’ex coniuge. In più, se l’abbandono comporta una grande difficoltà economica per la famiglia (come può accadere nel caso in cui chi lascia la casa sia l’unica fonte di reddito), si aggiunge un’altra violazione, quella relativa all’obbligo di assistenza familiare: in questi casi il coniuge che ha lasciato il tetto coniugale può essere obbligato a versare periodicamente un assegno di mantenimento.
Le giuste cause dell’allontanamento
Va detto che si presume sempre che chi ha abbandonato la casa sia il responsabile della fine del matrimonio, almeno fino a prova contraria: questo significa che durante la causa di separazione “l’abbandonatore” dovrà spiegare i motivi che l’hanno portato a comportarsi in questo modo. La legge infatti prevede una serie di cause che giustificano l’allontanamento: tra le giuste cause è possibile citare le violenze fisiche e le vessazioni che mettono a repentaglio l’integrità psifcofisica della persona. In casi del genere l’abbandono del tetto coniugale non viene più visto come una violazione, ma come una forma di autotutela che è consentita dalla legge.
Inoltre, la giurisprudenza di recente ha chiarito che l’abbandono della casa coniugale, anche se volontario, non giustifica l’addebito se si è verificato in un momento in cui la convivenza, se proseguita, sarebbe stata intollerabile; in altri termini, se l’allontanamento avviene quando la coppia è già in crisi, non può essere fonte di addebito. Bisogna poi aggiungere che la legge punisce l’abbandono del tetto coniugale quando questo è definitivo. L’allontanamento temporaneo non comporta l’addebito: si pensi per esempio a chi lascia la casa dopo un litigio oppure ai coniugi che decidono di prendersi la classica pausa di riflessione: sono abbandoni temporanei che non mettono a repentaglio in modo permanente il matrimonio.