Art 1 legge fallimentare: ecco cosa prevede e quali sono i suoi limiti
Il Regio Decreto 267 del 16 marzo 1942 è meglio conosciuto come la legge fallimentare: il suo testo, infatti, contiene la disciplina del fallimento e delle altre procedura concorsuali, ovvero concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. L’art 1 della legge fallimentare introduce i presupposti, i requisiti soggettivi ed i limiti della norma: scopriamo quali sono.
Chi è sottoposto alla legge fallimentare
Il primo articolo della legge fallimentare indica quali sono i soggetti che possono essere sottoposti alle procedure concorsuali: sono gli imprenditori che svolgono un’attività commerciale, ad esclusione degli enti pubblici. Per capire cosa si intende con il termine imprenditore commerciale è necessario fare riferimento agli articoli 2082 e 2135 del codice civile: si parla di quel soggetto che svolge un’attività commerciale, a prescindere dal fine seguito (che potrebbe anche essere illecito). La legge prevede anche che l’attività economico-commerciale sia imputabile in modo diretto all’imprenditore. Le imprese agricole non vengono menzionate e si ritengono escluse, anche se in alcuni casi pure loro possono accedere alle procedure concorsuali nel caso in cui si trovino in stato di insolvenza o di crisi.
Le esclusioni alla disciplina: i limiti previsti dall’art 1 della legge fallimentare
Il secondo comma entra più nello specifico, elencando i soggetti che, pur rientrando nella categoria degli imprenditori che svolgono attività commerciale, non possono essere sottoposti alle disposizioni su fallimento e concordato preventivo. Di fatto si tratta dei limiti di applicabilità della legge fallimentare. Non sono soggetti a questa disciplina gli imprenditori che:
- nei tre esercizi precedenti all’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se inferiore a questo arco temporale) hanno avuto un attivo patrimoniale complessivo annuo inferiore ai 300.000 euro;
- nei tre esercizi precedenti all’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività) hanno realizzato dei ricavi lordi complessivi annui non superiori ai 200.000 euro;
- il totale dei debiti accumulati (considerando anche quelli non scaduti) non supera i 500.000 euro.
In precedenza venivano considerati non fallibili gli imprenditori che soddisfacevano almeno due dei requisiti appena elencati, mentre oggi è necessaria la presenza di tutti e tre. Con la riforma del 2007 sono stati introdotti questi limiti per fare chiarezza: in precedenza infatti la norma si limitava ad escludere dalle disposizioni della legge fallimentare il “piccolo imprenditore”, senza darne una precisa definizione e quindi dando adito a dubbi e dibattiti. Le nuove regole invece hanno inserito una serie di parametri e fattori aziendali ed economici precisi e facilmente individuabili, che possono essere adeguati ogni tre anni.