Capitale minimo spa: a quanto deve ammontare? E’ diverso da quello delle srl?
In Italia le società possono essere costituite in diverse forme, ognuna delle quali ha una sua particolare disciplina. La distinzione più grande che si può fare è quella tra società di persone e società di capitali, ma anche tra queste ci sono delle importanti differenze, a partire dal capitale minimo delle SpA, che è diverso da quello previsto per le Srl. Vediamo a quanto devono ammontare.
La differenza tra società di persone e società di capitali
Come detto in precedenza, il nostro ordinamento prevede due categorie di società: da una parte ci sono le società di persone, ovvero le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, mentre dall’altra ci sono le società di capitali, ovvero le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni. La differenza tra le due categoria va individuata nella responsabilità dei soci per quanto riguarda le obbligazioni sociali: nelle società di persone, se il capitale sociale non è sufficiente ad adempiere agli obblighi assunti, i soci rispondono illimitatamente con il loro capitale. Nelle società di capitali, invece, la responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale che hanno sottoscritto.
Il ruolo e l’ammontare del capitale minimo di SpA e Srl
Il capitale sociale nel caso delle società di capitali assume quindi un’importanza maggiore, perché svolge anche la funzione di garanzia verso i terzi. Proprio per questo motivo la legge ha fissato delle soglie minime di capitale: il suo importo varia in base alla forma societaria. Per quanto riguarda le società per azioni, il capitale sociale minimo è fissato a 50.000 euro: in realtà questa soglia è stata introdotta da qualche anno con il decreto competitività del 2014, perché prima il limite minimo era fissato a 120.000 euro. La riduzione del capitale minimo delle SpA è stato deciso dal legislatore per rendere più “attraente” la forma delle società per azioni per le nuove imprese, che sceglievano sempre più spesso la forma delle Srl proprio perché l’ammontare minimo previsto dalla legge per il loro capitale era decisamente più basso.
Ancora oggi quello previsto per le Srl è più basso rispetto al capitale minimo delle Spa, però la differenza è decisamente minore. Per le società a responsabilità limitata ordinarie, il capitale minimo è pari a 10.000 euro. È diverso il discorso relativo alle Srl semplificate, per le quali è previsto un capitale sociale minimo di un solo euro (ma non può andare oltre i 9.999 euro). Per le società in accomandita per azioni sono previsti gli stessi limiti delle SpA: il capitale sociale deve essere di almeno 50.000 euro.