Certificazioni uniche 2019: ecco i modelli, quando sono state le scadenze e a cosa servono
Nel corso degli anni sono stati utilizzati diversi modelli per certificare i redditi da lavoro dipendente o da pensione. Fino al 1998 si utilizzavano il modello 101 per i lavoratori dipendenti ed il modello 201 per i pensionati, dopo di che si è passati al certificato unico dipendente, più semplicemente detto CUD. Nel 2019 il CUD ha cambiato nome, diventando CU ed includendo anche i redditi da lavoro autonomo e redditi diversi. Vediamo a cosa servivano e che scadenze avevano le certificazioni uniche 2019.
Modelli e scadenze delle certificazioni uniche 2019
Per scoprire queste informazioni bisogna recuperare il provvedimento 15/1/2019 con cui l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli della Certificazione Unica 2019 che facevano riferimento ai redditi dell’anno precedente. Sul provvedimento si legge che il sostituto di imposta entro il sette marzo doveva inviare per via telematica all’Agenzia delle Entrate il modello ordinario per permettere l’acquisizione dei dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, entro il primo aprile (perché il 31 marzo era domenica) il sostituto di imposta doveva inviare al soggetto sostituito (ovvero il percettore del reddito) il modello sintetico della certificazione unica 2019, che include una quantità di informazioni minori rispetto al modello ordinario. Le CU che non contenevano dati utili per le dichiarazioni precompilate potevano essere trasmesse entro lo stesso termine previsto per la presentazione telematica del modello 770, ovvero il 31 ottobre.
Cosa inserire nelle CU 2019
La Certificazione Unica 2019 era necessaria per certificare:
- i redditi di lavoro dipendente ed i redditi equiparati che sono stati corrisposti nel corso del 2018 e che erano assoggettati alla tassazione ordinaria o separata, a ritenuta a titolo di imposta o ad imposte sostitutive;
- i redditi da lavoro autonomo, come i diritti d’autore o i compensi professionali;
- le provvigioni per prestazioni di rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, anche a titolo occasionale, corrisposte nel 2018;
- le provvigioni originate dalle vendite a domicilio e sottoposte alla ritenuta a titolo d’imposta;
- i corrispettivi pagati dal condominio nel corso del 2018 per le prestazioni legate a contratti di appalto soggetti a ritenute;
- i corrispettivi erogati per i contratti di locazione breve per immobili ad uso abitativo di durata inferiore ai 30 giorni;
- i redditi diversi indicati dall’articolo 67 del TUIR (tra cui i compensi per le attività occasionali di lavoro autonomo o per le attività sportive dilettantistiche);
- le indennità pagate per la cessazione di rapporti di agenzia, da funzioni notarili o di attività sportiva se il rapporto di lavoro ha natura autonoma;
- il totale dei compensi erogati nel 2018 in seguito a procedure di pignoramento presso terzi;
- le relative ritenute operate;
- le detrazioni effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali; i dati assicurativi INAIL.
La certificazione Unica 2019 non riguardava invece i collaboratori domestici: a loro è stata consegnato un modello semplificato di dichiarazione sostitutiva.