Codici tributo IMU: quali sono e come inserirli nel modello F24
I codici tributo sono delle sigle identificative, che vanno inserite nella compilazione del modello F24 per il pagamento di imposte, sanzioni ed eventuali interessi. In particolare per il versamento dell’IMU, l’imposta municipale sui terreni i fabbricati, gli immobili e le aree fabbricabili, prevede l’utilizzo di una serie di codici tributo, che vanno dal 3912 al 3930, a seconda del possedimento e del tipo di pagamento da effettuare.
Codice tributo IMU 3918-3914-3912: a cosa si riferiscono
Il codici tributo sono dei protocolli identificativi per il pagamento delle imposte, da utilizzare nella compilazione del modello F24 per segnalare all’Erario redditi, proprietà mobiliari e immobiliari, contratti di locazione ed altre attività e proprietà soggette a tassazione. Per quanto riguarda l’IMU, l’imposta municipale su fabbricati, terreni e immobili, si possono usare alcuni codici tributo, che vanno inseriti nel modello F24 a seconda del tipo di imposta e del fabbricato, mentre altre voci rimangono comuni per tutti i protocolli.
Nello specifico quelli più comuni e utilizzati sono:
- codice tributo 3912 – imposta municipale abitazioni principali di residenza
- codice tributo 3913 – imposta municipale fabbricati rurali ad uso strumentale
- codice tributo 3914 – imposta municipale per terreni (comune)
- codice tributo 3915 – imposta municipale per terreni (stato)
- codice tributo 3916 – imposta municipale per aree fabbricabili (comune)
- codice tributo 3917 – imposta municipale per aree fabbricabili (stato)
- codice tributo 3918 – imposta municipale per altri fabbricati (comune)
- codice tributo 3919 – imposta municipale per altri fabbricati (stato)
Questi sono i codici tributo più comuni, tuttavia esistono molte altre sigle identificative, da usare per il pagamento di eventuali acconti, interessi, sanzioni, immobili adibiti ad altro uso oppure per il versamento delle tasse per i rifiuti. Gli altri codici tributo che ruotano attorno alle proprietà immobiliari, ai fabbricati a ai terreni sono:
- codice tributo 3920 – tassa per smaltimento e gestione rifiuti solidi urbani
- codice tributo 3921 – interessi tassa per smaltimento e gestione rifiuti solidi urbani
- codice tributo 3922 – sanzioni tassa per smaltimento e gestione rifiuti solidi urbani
- codice tributo 3923 – interessi da accertamento IMU
- codice tributo 3924 – sanzioni da accertamento IMU (comune)
- codice tributo 3925 – imposta municipale immobili ad uso produttivo gruppo catastale D (stato)
- codice tributo 3930 – imposta municipale immobili ad uso produttivo gruppo catastale D (incremento comune)
Dove inserire i codici tributo IMU e come compilare il modello F24
All’interno del modello F24, è presente un’apposita parte per il pagamento dell’IMU, nell’area “Sezione IMU ed altri tributi locali”. In particolare nella prima colonna bisogna inserire nel “codice ente/codice comune” la sigla del Comune in cui l’immobile è localizzato, il cui elenco completo è presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate a questo indirizzo. Nella colona “Ravvedimenti” è necessario barrare la casella sottostante, soltanto in caso si tratti di un ravvedimento, mentre nella sezione “Immobili variati” qualora fossero occorse modifiche a un fabbricato di proprietà, che devono essere segnalate nella dichiarazione.
Nella quarta colonna “Acconto” va inserita una x se il versamento si riferisce a un acconto dell’IMU, nella quinta “Saldo” se il pagamento è un saldo di un acconto effettuato in precedenza, mentre nella sesta sezione “Numero immobili” bisogna specificare quanti fabbricati si possiedono. Nella settima colonna va riportato il codice tributo, tra cui come abbiamo visto il 3918 per le seconde case, il 3912 per le abitazioni di residenza e il 3914 per i terreni, mentre l’ottava “Rateazione” va lasciata in bianco.
La nona sezione “Anno di riferimento” prevede la compilazione del periodo per cui si effettua il versamento dell’IMU, che quindi può risultare diverso dall’anno in corso al momento della dichiarazione. Nella decima colonna “Importi a debito versati” vanno scritti i pagamenti effettuati, mentre nell’undicesima “Importi a credito compensati” eventuali detrazioni fiscali da portare a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate.
Infine è necessario compilare le ultime tre colonne, con il saldo complessivo degli importi a debito, il totale degli importi a credito quindi delle detrazioni, il saldo integrale sottraendo le detrazioni all’importo delle imposte da versare all’Erario, lasciando l’ultima sezione “Detrazione” in bianco, che deve rimanere a disposizione di eventuali conteggi.