Comodato d’uso: ecco la definizione, quando si usa, la normativa e la durata
Il contratto di comodato d’uso, nonostante sia abbastanza diffuso, non è molto conosciuto. Si tratta di quell’accordo per cui una parte consegna ad un’altra parte un bene per poterlo utilizzare per un periodo definito, al termine del quale il bene dovrà essere restituito. Ma andiamo oltre la definizione e cerchiamo di capire cosa prevede la normativa, quando si usa questa forma di contratto e che durata può avere.
Definizione ed obblighi del contratto di comodato d’uso
Quando si parla di comodato d’uso, la normativa di riferimento è l’articolo 1803 del Codice Civile: parliamo quindi di un un contratto tipico, ovvero dotato di una disciplina prevista in modo esplicito dal Codice Civile. La definizione ufficiale è la seguente: una parte consegna ad un’altra parte una cosa immobile o mobile, che potrà essere utilizzata per un uso o per un periodo determinato, con l’obbligo di restituzione della stessa cosa ricevuta. Molto spesso si tende ad aggiungere l’aggettivo gratuito, ma è un errore: il comodato d’uso è gratuito per sua natura, quindi non ci sarebbe bisogno di specificarlo. Al contrario, bisogna aggiungere l’aggettivo oneroso quando la consegna del bene viene “ripagata” con una prestazione di qualche tipo.
Il contratto di comodato d’uso prevede una serie di obblighi per la persona che riceve in consegna il bene, ovvero il comodatario. L’articolo 1804 del Codice Civile, infatti, prevede che la cosa ricevuta debba essere custodita e conservata con la diligenza del buon padre di famiglia e che non possa essere usata per usi diversi da quelli previsti nel contratto. Inoltre il godimento del bene non può essere ceduto a terzi se non c’è il consenso del comodante. Se questi obblighi non vengono rispettati, il comodante può chiedere la restituzione immediata del bene più un risarcimento del danno. Secondo l’articolo 1806, il comodatario è responsabile anche del perimento dell’oggetto (non per il deterioramento dovuto al solo uso).
Durata e registrazione del contratto
Il contratto può prevedere una scadenza determinata per la restituzione della cosa in comodato, ma può anche non prevederlo: in questo caso si parla di contratto precario (articolo 1810). Nel contratto precario il comodante può richiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene, senza alcun termine di preavviso. In caso di morte del comodatario, il comodante (a prescindere della presenza di una scadenza sul contratto) può immediatamente rivolgersi agli eredi per ottenere la restituzione della cosa.
Il contratto di comodato d’uso, se non è oneroso, non deve essere obbligatoriamente registrato: si perfeziona semplicemente con la consegna del bene. Se il bene è un immobile ed il contratto ha la forma scritta, invece, scatta l’obbligo di registrazione, che deve essere fatta entro venti giorni dalla data dell’atto. Al momento non è possibile registrare il contratto di comodato d’uso per via telematica, quindi è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.