Contributi in conto esercizio: cosa sono e tassazione
Capita sempre più spesso, nell’attuale realtà economica italiana, che le aziende e le imprese facciano sempre più fatica a rimanere sul mercato, e che sempre più spesso ricorrano a finanziamenti da parte di enti pubblici o privati per avere contributi volti a mantenere in vita l’attività.
Esistono però anche altre modalità con cui possono essere aiutate le aziende, e quella che si sente nominare più spesso sono i contributi a fondo perduto, ovvero un intervento finanziario che viene erogato da un ente esterno – una Camera di Commercio o una finanziaria regionale, per esempio – e di cui non si richiederà la restituzione.
Questi contributi a fondo perduto, però, non sono tutti uguali: si possono dividere in 5 categorie differenti, in base alle varie finalità per cui questo aiuto viene concesso. Oggi andiamo ad analizzare, nello specifico, i contributi in conto esercizio.
Che cosa sono i contributi in conto esercizio
Il contributo in conto esercizio è un tipo di contributo a fondo perduto che viene erogato alle imprese per affrontare tutta una serie di costi gestionali sostenuti per eseguire un particolare progetto specifico o, per esempio, una fase di start up.
Questo tipo di contributo viene concesso dallo Stato, da enti pubblici o direttamente dall’Unione Europea, e hanno proprio l’obiettivo di integrare i ricavi o coprire i costi della gestione dell’azienda, quindi di dare un supporto concreto per andare a ridurre tutti quei costi d’esercizio a volte non sostenibili.
Proprio per questo motivo, civilisticamente parlando i contributi in conto esercizio seguono il principio di competenza, mentre da un punto di vista fiscale vengono considerati come dei ricavi.
Regole di tassazione e come calcolarli
Come accennato, l’imputazione contabile dei contributi in conto esercizio è il principio di competenza, e quindi vengono considerati dei ricavi: per questo, nel conto economico, devono essere iscritti alla voce A5 – Altri ricavi e proventi.
Se i contributi hanno natura finanziaria – ovvero riducono direttamente il peso degli interessi passivi su alcuni finanziamenti – possono essere portati in detrazione alla voce C.17 – Interessi e oneri finanziari, mentre se sono rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi possono essere registrati sotto la voce C.16 – Altri proventi finanziari.
Se, invece, l’erogazione dei contributi avviene in seguito a eventi eccezionali, il ricavo andrà dichiarato nei proventi straordinari, ovvero la voce E20 del conto economico. Bisogna ricordare che l’impresa può contabilizzare il ricavo solo quando riceve effettivamente il diritto a ricevere i contributi, o comunque non prima di avere contabilizzato tutti i costi.
Ricordiamo nuovamente che questi contributi vengono rilevati secondo il principio di competenza economica, e pertanto la scrittura deve essere:
crediti verso ente erogante a contributi in c/esercizio.
Quando, invece, si arriverà al momento del pagamento, si trova riportare:
diversi a crediti verso ente erogante, banca c/c, erario c/ritenute 4%
Questo perché i contributi in conto esercizio sono soggetti a una ritenuta di acconto delle imposte, con un’aliquota fissata al 4%.
Contributi in conto esercizio per gli atenei
Risulta un po’ diversa la classificazione dei contributi in conto esercizio riservata agli atenei. In questo caso, i contributi si dividono in due sottocategorie: quelli in base a contratto, che sono considerati ricavi, e quelli concessi in base a norma di legge, e questo avviene per compiere una selezione molto attenta dei ricavi, e di cosa è o non è qualificabile come contributi in conto esercizio.
Questo chiarimento è stato effettuato direttamente all’Agenzia delle Entrate in merito a un chiarimento riguardo al trattamento IRAP dei contributi spettanti per legge: con la risposta a interpello n. 238 del 15 luglio 2019 ha sancito, infatti, la rilevanza dei contributi ai fini della formazione del valore della produzione, con eccezione fatta per tutti quelli che sono correlati a costi indeducibili.