Detrazione IVA sugli acquisti: le novità 2018
Destreggiarsi tra le varie scadenze fiscali e le modalità di pagamento non è semplice, soprattutto a causa delle numerose modifiche che intervengono durante l’anno. In particolare, in tema di detrazioni IVA sugli acquisti, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una nuova circolare con la quale sono state introdotte modifiche sostanziali alle norme per le detrazioni IVA, dopo le ultime disposizioni promosse dall’Unione Europa e dalla Corte di Giustizia Europea. Vediamo quali sono le novità previste per il 2018.
Detrazione IVA sugli acquisti: termini e scadenze
L’Agenzia delle Entrate ha da poco emesso la circolare n. 1/E del 17/01/2018, nella quale sono inserite tutte le nuove disposizioni in materia di detrazioni IVA sugli acquisti, con una sostanziale modifica al precedente DL n.50 del 24/04/2017. La nuova normativa prevede che le fatture emesse nell’anno solare 2015 potranno rientrare nelle detrazioni IVA fino al 30 aprile del 2018, quindi potranno essere inserite nella dichiarazione del 2017. Invece le fatture emesse nel 2016 godranno di un anno in più di validità, con termine ultimo fissato al 30 aprile del 2019. Perciò le fatture del 2016 rientreranno nella dichiarazione del 2018.
Invece per quanto riguarda le fatture emesse nel 2017 esistono due possibilità. Le fatture emesse e incassate nel 2017 potranno essere inserite nella dichiarazione del saldo IVA del 2018. Per farlo basterà registrarle in un periodo compreso tra il primo gennaio e il 30 aprile del 2018. Il modulo di registro dell’IVA presenta infatti un’apposita sezione per le dichiarazioni relative al 2017. Le fatture emesse nel 2017 ma ricevute nel 2018 potranno essere inserite nella dichiarazione IVA 2018 o in quella del 2019. Le fatture registrate dal primo gennaio al 30 aprile del 2018 entreranno nella dichiarazione del 2018, mentre quelle registrate tra il primo gennaio e il 30 aprile del 2019 in quella del 2019.
Detrazione IVA sugli acquisti: le novità per il 2018
La circolare 1/E del 17/01/2018 ha chiarito alcuni aspetti e dubbi rispetto alle detrazioni IVA, in particolare su quelle emesse e ricevute a cavallo dell’anno. Innanzitutto viene stabilito che non basta aver registrato correttamente le fatture, ma per richiedere la detrazione è necessario essere fisicamente in possesso delle fatture. Ovviamente si intende la loro versione telematica, quindi diventa estremamente importante avere un sistema di registrazione digitale, come ad esempio gli indirizzi PEC, il sistema di interscambio Sdi o i software di gestione automatici delle fatture.
Questo significa che per poter godere delle detrazioni IVA sugli acquisti è necessario che:
- che sia il committente il ricevente abbiano una copia della fattura
- che l’IVA della fattura sia esigibile
In questo modo diventa fondamentale la data di ricezione delle fatture, verificabile solo ed esclusivamente attraverso un sistema di tracciamento telematico. Le fatture regolarmente emesse e ricevute entro il 31 dicembre del 2017, potranno perciò essere inserite nella dichiarazione del 2017, basterà registrarle entro il 30 aprile del 2018. Invece le fatture emesse nel 2017, ma ricevute nel 2018, potranno essere inserite nella dichiarazione del 2018, purché opportunamente registrate entro il 30 aprile del 2019. In poche parole le fatture relative agli acquisti e alle importazioni di beni, potranno valere per la detrazione dell’IVA solo ed esclusivamente se riportate nella dichiarazione dell’anno di validità delle fatture, o al massimo in quella dell’anno successivo.
La nuova normativa interessa anche le amministrazioni pubbliche e le società che utilizzano lo split payment, ovvero il sistema frazionato dei pagamenti, con il quale l’IVA non viene versata al fornitore ma direttamente all’Erario. In questo caso è possibile scegliere quando esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, al momento della registrazione della fattura o in con la ricezione della stessa. Per tutti i dettagli sulla nuova normativa è possibile consultare il Pdf della circolare 1/E del 17 gennaio del 2018, http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/gennaio+2018/circolare+n+1+del+17+01+2018/CIRCOLARI+n_1+del+17-01-2018-U.pdf.