Dpr 162/99: di cosa tratta questo decreto? Come è strutturato?
Se abitate in un condominio di più piani, dotato di uno o più impianti di ascensore, allora dovreste conoscere i contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999 numero 162. Perché ci sono dei precisi obblighi relativamente all’impianto, che ricadono sul proprietario/i dello stabile (cioè voi e gli altri proprietari di appartamenti e parti comuni) o del legale rappresentante, che può essere l’amministratore di condominio. Per verificare se l’ascensore è in regola bisogna conoscere questi obblighi. Eccoli in sintesi.
Nuovo ascensore, è in regola?
Se l’impianto è nuovo, entro 60 giorni dalla dichiarazione di conformità UE rilasciata dall’installatore, il proprietario deve comunicarne la messa in esercizio, rivolgendosi all’apposito ufficio del Comune nel quale l’impianto è ubicato.
Nella comunicazione va indicato l’indirizzo dell’immobile in cui è installato l’impianto; la velocità dello stesso, la portata (cioè il peso massimo che può sopportare la cabina), la corsa, il numero delle fermate (compreso il piano terra) ed il tipo di azionamento dell’impianto. Va, altresì, indicata la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore.
Va allegata copia della della dichiarazione di conformità UE dell’impianto, di solito rilasciata dall’installatore; nonché va comunicata l’impresa che ha ricevuto l’incarico di effettuare la manutenzione dell’impianto; infine il soggetto che ha accettato l’incarico di effettuare le verifiche periodiche sull’impianto. Una volta ricevuta la comunicazione, l’ufficio comunale rilascia un numero di matricola dell’impianto che deve essere riportato sulla targa all’interno della cabina.
Verifiche periodiche e straordinarie
Una volta entrato in funzione, l’ascensore deve essere periodicamente sottoposto a verifica: in particolare ogni due anni, da parte di Asl/Ats (a seconda della zona d’Italia in cui è ubicato l’impianto) oppure molto più verosimilmente da un organismo che può fare i controlli. Spetta al proprietario dell’immobile garantire il rispetto di tale periodicità: spesso le ditte che si occupano di installazione e manutenzione hanno anche degli “abbonamenti” che comprendono la verifica periodica.
Della verifica va rilasciato un apposito verbale: se l’esito è negativo l’impianto viene fermato. Ovviamente è un reato far andare un ascensore che non ha passato la verifica periodica. Una volta sistemato l’impianto e rimesso in grado di funzionare, spetterà sempre al proprietario richiedere una verifica straordinaria. La verifica straordinaria va chiesta, oltre che dopo aver fatto riparare un impianto sottoposto a fermo, anche in caso di incidente che ha portato ad una immediata sospensione dell’impianto; dopo ogni modifica costruttiva non rientrante nell’ordinaria e straordinaria manutenzione.
Manutenzione periodica
Tra gli obblighi del proprietario dell’impianto c’è quello dell’affidamento della manutenzione a una ditta specializzata che sia abilitata ai sensi di legge. Va provveduto prontamente agli interventi segnalati dal manutentore, perché ciò assicura il corretto funzionamento dell’impianto nonché la sicurezza dello stesso. Per tenere sotto controllo tutti gli adempimenti, esiste il libretto dell’impianto, rilasciato dall’installatore proprio ai sensi del DPR 162/99.
In questo documento sono riportate le principali caratteristiche dell’impianto, oltre che una copia della dichiarazione di conformità; una copia della comunicazione di messa in esercizio effettuata dal Proprietario al competente Ufficio Comunale; una copia della risposta del competente Ufficio Comunale inerente il numero di matricola assegnato all’impianto; i verbali delle verifiche sia biennali che straordinarie, gli esiti delle verifiche di manutenzione.