Lesioni di lieve entità: cosa sono e quando non sono accertate dal medico
Quando si viene coinvolti in un incidente stradale è possibile riportare dei lievi danni: l’esempio più classico è il contraccolpo alla schiena per il quale il dottore prescrive l’utilizzo del collare, ma il dolore nel giro di un paio di giorni svanisce da solo.
Ma l’assicurazione è tenuta a risarcire i danni per lesioni di lieve entità come questa? Cerchiamo di approfondire l’argomento e vediamo cosa succede quando i danni non possono essere accertati dal medico.
Cosa sono le lesioni di lieve entità e quando vengono risarcite
Il tema delle lesioni di lieve entità è molto più delicato di quello che può sembrare. La giurisprudenza si è espressa già più e più volte, in modo da scongiurare truffe alle assicurazioni da parte di persone che richiedevano risarcimenti per incidenti che in realtà non hanno avuto alcuna conseguenza. La legge d’altronde prevede il risarcimento del danno biologico solo nel caso in cui la lesione dovuta al sinistro sia rilevabile con un esame obiettivo del medico oppure tramite accertamenti strumentali. Va detto però che la Cassazione ha definito questa norma un po’ stroppo restrittiva se interpretata in senso letterale, quindi c’è ancora una volta bisogo di fare chiarezza.
Il Codice delle Assicurazioni, dopo la riforma del 2012, afferma che non c’è risarcimento per danno biologico permanente per le lesioni di lieve entità che non possono essere rilevate con accertamento clinico strumentale obiettivo. Quindi il danno alla persona che ha subito lesioni di lieve entità può essere risarcito solo se queste vengono accertate dal medico con un esame visivo o strumentale. Quindi può capitare di doversi sottoporre ad esami costosi per ottenere un risarcimento che, visto la lieve entità del danno, potrebbe essere davvero basso. Non si tratta di una soluzione conveniente per il danneggiato: per questo motivo la giurisprudenza spinge per un’interpretazione estensiva della regola.
L’accertamento del medico è sempre necessario?
Recentemente la Cassazione si è espressa con un’ordinanza secondo la quale i danni alla salute per lesioni di lieve entità possono essere risarciti anche senza ricorrere ad accertamenti strumentali. La legge parla di accertamento clinico strumentale e di riscontro medico per l’individuazione del danno, ma questi due criteri sono alternativi tra loro, non cumulativi. In altre parole, se una persona coinvolta in un incidente ha avuto una prognosi di pochi giorni e che non ha avuto la necessità di sottoporsi ad esami ed accertamenti strumentali, ha lo stesso diritto ad un risarcimento. Ma anche qua bisogna fare un chiarimento: questo non significa che si possa ottenere un indennizzo in ogni caso.
Non c’è infatti risarcimento in quelle situazioni in cui è impossibile determinare l’esistenza di conseguenze permanenti. Il principio è: chi invoca il risarcimento per qualsiasi danno deve dare una dimostrazione ragionevole del danno stesso. Non può esserci indennizzo quindi per i danni che sono solo ipotizzati, temuti e supposti, ma non accertabili con i soliti criteri, ovvero accertamenti strumentali o visita del medico legale. La norma fissa questi punti, ma non pone alcun limite per quanto riguarda i mezzi di prova per dimostrare la reale esistenza del danno e neanche per quanto riguarda la risarcibilità, in quanto non è prevista una soglia minima di gravità.