OdV: che cosa sono? Come registrarne la formazione?
Le OdV, ovvero le organizzazioni di volontariato, fanno parte degli enti del terzo settore. Hanno la forma di associazione (che può essere riconosciuta o no) e svolgono delle attività di interesse generale, prevalentemente a favore di terzi, beneficiando in modo prevalente dell’attività di volontariato che viene prestata dai propri associati. Cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta, come si costituiscono e come deve essere registrata la loro formazione.
Cosa sono e come si costituiscono le OdV
Le OdV sono associazioni che svolgono attività di interesse generale in modo esclusivo o quanto meno prevalente. Queste attività (commerciali o non commerciali) possono essere di vario tipo: raccolta fondi, gestione del proprio patrimonio e così via. Nello svolgere queste attività, le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di lavoratori (dipendenti o autonomi), ma principalmente di volontari, che non percepiscono alcuna retribuzione. Anche i componenti degli organi sociali non percepiscono alcuna retribuzione, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo. Nel caso di attività effettuate nell’ambito di una convenzione con un ente pubblico, è prevista la possibilità di ottenere un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Per costituire una OdV bisogna prima di tutto redigere l’atto costituito e lo statuto. Con l’atto costitutivo si sancisce la nascita dell’associazione, quindi include dati come la data ed il luogo di costituzione, l’indicazione della sede legale, la denominazione dell’organizzazione ed i dati anagrafici dei soci fondatori. Lo statuto, invece, è il documento che riepiloga le regole di funzionamento dell’associazione, quindi deve contenere elementi fondamentali quali la denominazione e la sede dell’associazione, lo scopo e le attività, la durata, i criteri di ammissione, i diritti ed i doveri dei soci, gli organi sociali, il patrimonio, l’iter da seguire per eventuali modifiche statutarie, le direttive per lo scioglimento.
Nello statuto è necessario che vengano inserite le clausole previste dalla legge per godere dei benefici fiscali: divieto di distribuzione degli utili, obbligo di devolvere il patrimonio all’ente, obbligo di redazione ed approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario, intrasmissibilità della quota, eleggibilità libera degli organi amministrativi. Gli organi sociali dell’associazione che non possono mai mancare sono l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo ed il presidente. Inoltre, nello statuto delle OdV devono essere espressamente indicati altri elementi quali l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura e la gratuità delle prestazioni degli associati.
La registrazione dell’organizzazione
Se l’associazione vuole beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, l’atto costitutivo e lo statuto devono essere registrati entro 20 giorni presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Prima però è necessario aver richiesto il codice fiscale, operazione che può essere fatta presentando il modello AA5/6. Ovviamente se i documenti sono stati redatti da un notaio, sarà egli stesso ad occuparsi della registrazione; chi invece non si avvale del professionista dovrà presentare due copie dell’atto costitutivo e dello statuto (in originale e con la firma dei fondatori), la copia del documento di identità del richiedente e del legale rappresentate dell’organizzazione, il modello 69 debitamente compilato, la ricevuta del versamento dell’imposta di registro (codice tributo 190T) e le marche da bollo (una da 16 euro ogni 100 righe).
Dopo la registrazione presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate sarà necessario anche inviare per via telematica la dichiarazione dei dati fiscali con il modello EAS (operazione da fare entro 60 giorni dalla costituzione). L’acquisizione dello status di OdV e l’accesso al relativo regime speciale si ottiene con l’iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato, tenuto da ogni Regione o Provincia autonoma. La domanda deve essere presentata al presidente della provincia in cui ha sede l’organizzazione e ad essa bisogna allegare una copia dell’atto costitutivo e dello statuto, l’indicazione del settore di attività, i nominativi dei soggetti che ricoprono le cariche associative, la relazione sul numero degli associati, la relazione sull’attività svolta dall’associazione.