Oggetto sociale: che cos’è? Quando si può modificare?
Fino al 2003 le società erano obbligate ad inserire nel loro atto costitutivo solo un’indicazione del loro oggetto sociale. La successiva riforma ha invece inserito l’obbligo di indicazione dell’insieme delle attività che costituisce l’oggetto sociale. Ma cosa si intende con questo termine? E una volta che queste attività sono state stabilite è possibile modificarle in un secondo momento?
Cos’è l’oggetto sociale e quali requisiti deve rispettare
Secondo la definizione classica, l’oggetto sociale individua l’attività che i soci, con la stipulazione del contratto sociale, intendono svolgere. La riforma del 2003 ha introdotto l’obbligo di indicare in modo analitico le specifiche attività economiche che la società nel momento in cui si forma si propone di svolgere per operare nel campo economico prescelto. È un passaggio molto importante, perché di fatto permette di tracciare la strada lungo la quale si svilupperanno la società e la sua attività. L’oggetto sociale deve possedere almeno quattro requisiti necessari, infatti deve essere:
- lecito, ovvero non può essere contrario alle leggi, all’ordine pubblico ed al buon costume. Un oggetto sociale illecito rende nulla la società;
- possibile, nel senso che deve essere consentito dalla legge, ma soprattutto deve essere idoneo a diventare oggetto di un contratto;
- determinato, quindi la società deve indicare in modo analitico l’attività (le attività) che si è prefissata di svolgere;
- specifico e non universale, quindi abbastanza dettagliato ma non eccessivamente ampio.
Dopo aver determinato l’oggetto sociale, molto spesso i soci scelgono di inserire nell’atto costitutivo il cosiddetto oggetto secondario, ovvero quell’insieme di attività che possono essere definite come strumentali o sussidiarie rispetto a quelle principali. Anche queste, se inserite, devono essere indicate in modo analitico ed il loro ruolo secondario rispetto all’oggetto principale deve essere chiaro.
La procedura da seguire per modificarlo
Può capitare che durante la vita della loro impresa, i soci decidano di cambiare l’attività economica svolta. A volte una decisione del genere comporta anche il cambio di tipo di società, ma di sicuro quando succede è necessario modificare l’oggetto sociale: per farlo bisogna mettere mano all’atto costitutivo. L’oggetto sociale può essere modificato con una variazione, un ampliamento o una riduzione. Nelle società di persone serve il notaio per effettuare le correzioni all’atto costitutivo; anche nelle società di capitali il ruolo del notaio è fondamentale, ma la modifica può essere effettuata solo se la decisione è stata approvata dalla maggioranza dell’assemblea straordinaria. Entro quindici giorni, il notaio ha il compito di aggiornare l’oggetto sociale anche nel Registro delle Imprese: solo dopo questo ultimo passaggio la società può intraprendere la sua nuova attività.