Rescissione contratto: ecco quando può avvenire e cosa fare
Il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità che in determinate situazioni i contratti possano essere risolti, potando quindi allo scioglimento dell’accordo e di tutti i diritti ed i doveri che prevedeva per le parti coinvolte. In realtà sull’argomento c’è un po’ di confusione, anche perché spesso termini come risoluzione, recesso e rescissione del contratto vengono usati come sinonimi. Ma vediamo in quali situazioni è possibile arrivare alla risoluzione dell’accordo.
Cos’è la rescissione del contratto e quando è possibile
Sono tanti i motivi che possono portare allo scioglimento di un contratto. Può avvenire per volontà delle parti in causa, per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali (eventualità prevista per i contratti a prestazioni corrispettive), per l’eccessiva onerosità (può accadere nei contratti ad esecuzione periodica, continuata o differita), oppure per l’impossibilità sopravvenuta della concretizzazione dell’accordo. È importante specificare il fatto che non rientra tra le possibili cause di rescissione del contratto l’impossibilità originaria e generica: in questi casi il contratto non viene risolto semplicemente perché è nullo.
La rescissione legale
La rescissione del contratto legale può avvenire in tre situazioni. Quando una parte è inadempiente, quando sopravviene l’impossibilità di fornire la prestazione prevista dal contratto o quando subentra un’eccessiva onerosità. La risoluzione legale può essere decretata dal giudice, che dopo aver esaminato la causa della risoluzione, deciderà se è possibile mettere fine al contratto emettendo una sentenza di accoglimento (con effetti retroattivi). Ma si può arrivare alla risoluzione legale anche per diritto: questo può avvenire solo nei casi espressamente citati dal Codice Civile, come quando nel contratto è stata inserita una clausola risolutiva espressa o quando c’è una diffida ad adempiere da una delle parti verso l’altra.
La risoluzione volontaria
La risoluzione del contratto volontaria avviene quando le due parti decidono di comune accordo di mettere fine alle conseguenze del rapporto nato con il contratto. Ma la risoluzione può avvenire anche per volontà di una sola delle parti: in questo caso si parla di disdetta unilaterale volontaria. È una situazione prevista da alcuni contratti (il famoso diritto di recesso), per lo più tra quelli che hanno una durata indeterminata. Riassumendo quanto detto finora è possibile dire che ci può essere la rescissione del contratto solo in due situazioni:
- quando questa eventualità è prevista da una norma di legge; è così, per esempio, per i contratti di locazione ed i contratti di lavoro subordinato;
- quando la risoluzione è prevista da un’apposita clausola inserita nel contratto stesso.