Ritenuta d’acconto condominio: che cos’è? Quando si può applicare?
Nel nostro sistema tributario, il sostituto d’imposta è quel soggetto che è tenuto a sostituire (in tutto o solo in parte) il contribuente nei confronti del Fisco, lo fa trattenendo quelle imposte che sono a carico del contribuente, pagandole per suo conto. Tanti soggetti possono ricoprire il ruolo di sostituto di imposta: il datore di lavoro e gli istituti previdenziali sono forse gli esempi più ovvi, ma anche il condominio può esserlo. In questa pagina parliamo proprio della ritenuta d’acconto, in particolar modo quella del condominio: vediamo di che si tratta, quando si può applicare e come si versa.
Cos’è la ritenuta d’acconto del condominio: quando si applica e quando non si applica
Prima di andare più nel dettaglio è necessario avere ben chiaro il significato di condominio. Il Codice Civile lo definisce come l’ente di gestione che, attraverso l’amministratore di condominio, agisce per conto degli inquilini. Ma il condominio può agire anche come sostituto d’imposta, e non solo per gli inquilini: proprio in qualità di sostituto di imposta deve eseguire, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% come acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi per le prestazioni relative ai contratti di appalto di opere o di servizi che sono state effettuate nell’esercizio di impresa. La ritenuta d’acconto del condominio si applica anche se i corrispettivi fanno riferimento ad attività commerciali che non vengono esercitate in modo abituale. Non è prevista la ritenuta d’acconto del condominio sulle prestazioni relative agli interventi di manutenzione e di ristrutturazione dell’edificio condominiale e dei suoi impianti idraulici o elettrici, per l’attività di pulizia e per la manutenzione di giardini, piscine, ascensori, caldaie e le altre parti comuni.
Come e quando avviene il versamento delle trattenute
La ritenuta viene versata dal condominio quando l’ammontare raggiunge i 500 euro; il condominio è comunque tenuto ad effettuare il versamento entro le scadenze previste per il 30 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno anche se non viene raggiunta la soglia dei 500 euro. Nel caso in cui vengano raggiunti i 500 euro, il versamento avviene tramite modello F24 entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quelle in cui sono state effettuate, altrimenti, sempre tramite F24, il versamento va effettuato entro le date indicate in precedenza. Nella compilazione del modulo bisogna inserire i codici tributo:
- 1019 se chi percepisce il corrispettivo è soggetto all’IRPEF;
- 1020 se chi percepisce il corrispettivo è soggetto all’IRES.
Il condominio ha anche l’obbligo annuale di rilasciare agli interessati un’apposita certificazione su cui vengono annotate le somme erogate e le ritenute che vi sono state applicate.