S.a.s. società: che caratteristiche ha? Ne esistono varie tipologie?
In Italia le società possono essere di diverse tipologie. In base al livello di responsabilità dei soci è possibile distinguere tra società di persone, i cui soci rispondono anche con il loro capitale delle obbligazioni sociali, e società di capitali, i cui soci sono responsabili solo per la loro quota di partecipazione al capitale sociale. Vediamo a quale categoria di società apparitene la S.a.s. e scopriamo le sue caratteristiche principali.
Le tipologie di soci di una S.a.s.
L’acronimo S.a.s. viene utilizzato per indicare le società in accomandita semplice. Si tratta di una società di persone con una peculiarità molto importante: i soci possono essere di due diverse tipologie. I soci accomandatari sono quelli che gestiscono ed amministrano la società, ma sono anche responsabili illimitatamente e solidalmente per l’adempimento delle obbligazioni sociali, esattamente come accade per i soci delle S.n.c.. I soci accomandanti, invece, non si occupano della gestione e dell’amministrazione della società, ma rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota che hanno conferito (la legge comunque prevede delle eccezioni). La ragione sociale di una S.a.s. deve obbligatoriamente contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e deve specificare che si ratta di una società in accomandita semplice. Nel caso in cui un socio accomandante dovesse accettare di inserire il suo nome nella ragione sociale della S.a.s., diventerebbe automaticamente responsabile illimitatamente delle obbligazioni sociali come gli accomandatari.
Amministrazione, scioglimento e responsabilità in una società in accomandita semplice
I soci accomandanti non possono mettere in atto provvedimenti di amministrazione e possono trattare o concludere affari in nome della società solo se hanno una procura speciale. Gli accomandanti prestano la loro opera seguendo la direzione degli amministratori e la loro autorizzazione per compiere determinate operazioni può essere richiesta solo se è previsto dall’atto costitutivo. Gli accomandanti hanno il diritto ad essere informati sull’andamento degli affari tramite la comunicazione annuale del bilancio e possono consultare tutti i documenti della S.a.s, anche i libri sociali. La quota del socio accomandante si può trasmettere per causa di morte, ma (se non è espressamente vietato dall’atto costitutivo) può anche essere ceduta se c’è il consenso da parte dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
La disciplina dello scioglimento delle S.a.s. è analoga a quella prevista per le società in nome collettivo, ma con un’aggiunta: le società in accomandita semplice si possono scegliere anche quando vengono a mancare i soci accomandatari o i soci accomandanti. La società ha sei mesi di tempo per riportare la pluralità delle tipologie di soci. È opportuno sottolineare il fatto che anche in caso di liquidazione della società gli accomandanti conservano la loro limitazione di responsabilità per le obbligazioni sociali. Questo significa che i creditori che rimangono insoddisfatti dopo la liquidazione del capitale sociale possono rivalersi nei confronti solo degli accomandatari.